Assegno di maternità-concessioni benefici di legge art 66. Lg 448/1968 e s.s.mm.ii

Annualità 2025 concessione assegno di maternità
  • Servizio attivo

L'assegno di maternità è una prestazione economica a carico dello Stato, gestita tramite i Comuni ma erogata dall' INPS; un importante supporto economico, destinato a madri(e padri in casi particolari), che non beneficiano di altre tutele di maternità.

Disegno stilizzato donna incinta
Pregnancy and motherhood modern concept art. Abstract beautiful pregnant woman continuous line drawing. Young mom holding her pregnant belly. Hand drawn illustration for Happy Woman's or Mother`s Day.

A chi è rivolto

L’Assegno di maternità dello Stato spetta:

  • alla madre, anche adottante;
  • al padre, anche adottante;
  • agli affidatari preadottivi;
  • all'adottante non coniugato;
  • al coniuge della madre adottante o dell'affidataria preadottiva;
  • agli affidatari (non preadottivi), nel caso di non riconoscibilità o non riconoscimento da parte di entrambi i genitori;
  • al legale rappresentante, in caso di incapacità di agire del genitore.

Non spetta alcun assegno per il figlio minore adottato dal coniuge quando è figlio, anche adottivo, dell’altro coniuge.

I requisiti richiesti per il diritto all’Assegno di maternità di Stato sono:

  • la residenza in Italia al momento della nascita del bambino o dell’ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento;
  • la cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea ovvero il possesso di titoli di soggiorno idonei, come specificato di seguito, al momento della presentazione della domanda.

 

Il diritto è riconosciuto anche ai cittadini extracomunitari che siano:

  • familiari titolari della "Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea" (articolo 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);
  • familiari titolari della "Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro" (articolo 17, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);
  • titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani, ai sensi dell’articolo 41, comma 1-ter, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Secondo la norma "sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi";
  • titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Per la madre sono previsti i seguenti requisiti:

  • se lavoratrice, deve avere almeno 3 mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto o l'effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione nazionale, affidamento preadottivo, oppure ingresso in Italia in caso di adozione internazionale;
  • se disoccupata, deve aver lavorato almeno tre mesi e perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali. Il tempo che intercorre tra la data della perdita del diritto alle prestazioni e la data del parto o dell'effettivo ingresso in famiglia del bambino, in caso di adozione o affidamento, non deve superare il periodo delle prestazioni godute e comunque non deve essere superiore a nove mesi;
  • se durante il periodo di gravidanza ha cessato di lavorare per recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro, deve avere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti al parto.

Per il padre sono previsti i seguenti requisiti:

  • in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, al momento dell'abbandono o dell'affidamento esclusivo:
    • deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
    • al momento della nascita (in caso di evento parto) anche la madre doveva essere regolarmente soggiornante e residente in Italia;
    • il figlio, al momento della domanda, deve essere stato riconosciuto dal padre;
    • il figlio, al momento della domanda, deve trovarsi presso la famiglia anagrafica del padre, soggetto alla sua potestà e non in affidamento presso terzi;
    • in presenza delle condizioni indicate sopra l’Assegno spetta "in via esclusiva" al padre, anche qualora la madre abbia a suo tempo beneficiato dell’Assegno o di altra prestazione di maternità;
  • se è affidatario preadottivo, in caso di separazione dei coniugi avvenuta durante la procedura di affidamento preadottivo, al momento dell'affidamento deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre. Il minore deve trovarsi presso la famiglia anagrafica dell’affidatario e la madre non deve aver già fruito dell’Assegno;
  • se è padre adottante, nel caso di adozione senza affidamento durante la separazione dei coniugi, al momento dell'adozione deve essere in possesso  dei requisiti contributivi previsti per la madre. Il minore deve trovarsi presso la famiglia anagrafica dell’adottante e la madre non deve aver già fruito dell’Assegno;
  • se è padre adottante non coniugato, in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, al momento dell'adozione deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre. Il minore, al momento della domanda, deve trovarsi nella famiglia anagrafica dell’adottante non coniugato e deve essere soggetto alla potestà dell’adottante e non affidato presso terzi;
  • se ha riconosciuto il neonato o è coniuge della donna adottante o affidataria preadottiva, in caso di decesso della madre naturale o di quella adottiva o affidataria preadottiva, al momento della domanda sono necessarie queste condizioni:
    • il regolare soggiorno e residenza in Italia del padre o del coniuge della deceduta;
    • la presenza del minore presso la sua famiglia anagrafica;
    • la potestà sul minore;
    • il non affidamento del minore presso terzi;
    • che la donna deceduta non abbia già usufruito dell’Assegno.

Qualora il beneficio non sia stato ancora erogato in favore della madre e il padre non richieda l'Assegno a titolo proprio, ma subentri nella domanda già presentata dalla madre deceduta, i requisiti devono essere accertati in capo alla madre stessa.

 

Descrizione

A differenza  di altre agevolazioni più diffuse, come  il già citato  Assegno Unico, l'assegno di maternità non è universale.

E' regolato dal D. Lgs. 75/2001, in particolare dagli articoli 74 e seguenti e si pone l'obiettivo di sostenere economicamente la genitorialità nei primi mesi di vita o in caso di adozione del minore.

E' legato  alla condizione economica e reddituale della famiglia: verificata attraverso l'ISEE, l'ufficio comunale  trasmette poi i dati all'INPS, che eroga l'assegno.

 

Come fare

E' necessario presentare la domanda entro sei mesi dalla nascita o dall'ingresso in famiglia ( adozione o affidamento preadottivo) presso il Comune di residenza.

Per attivare il servizio bisogna compilare il modulo online, oppure stampare e compilare il modulo cartaceo che si trova nella sezione documenti di questa pagina.

Può essere consegnato a mano all'Ufficio di competenza o tramite pec al seguente indirizzo:

comune.barga@postacert.toscana.it

 

 

Cosa serve

documentazione da presentare:

 

  • Fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.
  • Attestazione I.S.E.E per prestazioni rivolte a minorenni valida nell'anno 2025 e priva di omissioni e/o difformità.
  • In caso di cittadinanza non comunitaria è necessario presentare il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) oppure, se in attesa del rilascio, copia della ricevuta rilasciata della Questura.
  • Per la cittadina di Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia permesso unico per lavoro o autorizzazione al lavoro.
  • Documentazione comprovante l’eventuale condizione di status rifugiata politica o di protezione sussidiaria.

Cosa si ottiene

Erogazione da parte di Inps della concessione di assegno di maternità.

Tempi e scadenze

la domanda deve essere presentata entro e non oltre i sei mesi dalla nascita o dall'ingresso in famiglia.

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 55 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.

Costi

l'erogazione del servizio non prevede costi

Accedi al servizio

Uffici che erogano il servizio

Area Servizi alla Persona

Via Di Mezzo, 45, 55051

Ufficio Servizi Sociali

Via Di Mezzo, 45, 55051

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Area Servizi alla Persona

Via Di Mezzo, 45, 55051
Argomenti:

Copertura geografica

Tutto il territorio comunale

Allegati

Ultimo aggiornamento: 11/03/2025, 13:08

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