Accesso civico generalizzato
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Servizio attivo
Richiedere l'accesso civico generalizzato
A chi è rivolto
Chiunque, indipendentemente dall’essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato, ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti da questo ente ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
Descrizione
L’accesso generalizzato si delinea come autonomo ed indipendente rispetto ai presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte il rispetto della tutela degli interessi pubblici o privati indicati dall’art. 5 bis commi 1 e 2 del Decreto Trasparenza e, dall’altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (articolo 5 bis, comma 3).
L'accesso civico generalizzato ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
Come fare
La domanda di accesso civico generalizzato non deve essere necessariamente motivata, ma deve identificare in modo chiaro e preciso i dati, le informazioni o i documenti richiesti.
La domanda di accesso civico semplice può essere presentata:
- tramite il sevizio on line;
- consegnando, all'Ufficio Protocollo, il modulo cartaceo compilato e sottoscritto, che si trova nella sezione documenti di questa pagina;
- inviando il modulo compilato e sottoscritto tramite mail all'indirizzo protocollo@comunedibarga.it o tramite pec all'indirizzo comune.barga@postacert.toscana.it.
È necessario allegare copia del documento d'identità.
Cosa serve
Per attivare il servizio è necessario compilare il modulo on line oppure stampare e compilare il modulo cartaceo che si trova nella sezione documenti di questa pagina
In caso di presentazione del modulo all'Ufficio Protocollo o di invio tramite mail/pec è necessario allegare
- copia documento d'identità
Cosa si ottiene
Si ottiene l'accesso a dati, documenti o informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, per i quali non sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione.
Tempi e scadenze
L'Ufficio Protocollo una volta ricevute le istanze di accesso civico generalizzato, le trasmette tempestivamente all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti, per la valutazione di ammissibilità della richiesta di accesso civico generalizzato e l'eventuale risposta al soggetto richiedente.
Il procedimento deve inderogabilmente concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, con la comunicazione al richiedente ed agli eventuali contro interessati.
Rimedi in caso di diniego o mancata risposta:
In caso di diniego o mancata risposta alla richiesta di accesso civico generalizzato il soggetto richiedente può:
- richiedere il riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide entro 20 giorni con provvedimento motivato;
- presentare ricorso al Difensore civico competente territorialmente, ove costituito, o, in assenza, a quello competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore;
- proporre ricorso al TAR Toscana.
Costi
Il rilascio di dati e documenti in formato elettronico o cartaceo è stabilito dall'apposita tariffa approvata dalla Giunta comunale
Accedi al servizio
Uffici che erogano il servizio
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Vincoli
Non sono ammissibili:
- domande generiche che non individuino i dati, i documenti e le informazioni richieste con riferimento, almeno, alla loro natura ,al loro oggetto ed al periodo di riferimento;
- domande meramente esplorative volte semplicemente a scoprire di quali informazioni l’ente dispone;
- domande di accesso per un numero manifestamente irragionevole di documenti, imponendo un carico di lavoro tale da paralizzare, o rallentare eccessivamente, il buon funzionamento dell’ente.
Resta escluso che, per rispondere alla richiesta di accesso civico generalizzato, l'ente abbia l'obbligo di formare, raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano in suo possesso.
L'ente non ha l'obbligo di rielaborare dati ai fini dell'accesso generalizzato, ma deve consentire l'accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall'ente stesso.
Copertura geografica
Allegati
Ultimo aggiornamento: 21/03/2025, 12:21
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